Assegno IO e Rinnovo Assegno Io

L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, non reversibile, erogata ai lavoratori dipendenti ed autonomi con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione, superiore ai 2/3, della capacità lavorativa. Per avere diritto alla prestazione, inoltre, è necessario che il lavoratore abbia avuto accreditati cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa. La prestazione è regolata dalla legge 222/1984 e non va confusa con l'assegno di invalidità civile (articolo 13, legge 118/1971) che è invece una prestazione assistenziale, slegata dai contributi versati ed ottenibile dai soggetti che rispettano determinati requisiti reddituali. L'assegno ordinario di invalidità può essere chiesto dai lavoratori dipendenti, dagli autonomi e dai lavoratori parasubordinati mentre non può essere ottenuto dai lavoratori del pubblico impiego per i quali restano in vigore le discipline speciali previste dalla normativa attuale. Non esiste un requisito anagrafico per il conseguimento della prestazione ma solo un requisito medico-legale ed uno contributivo. La prestazione previdenziale è riconosciuta per un periodo di tre anni ed è confermabile, su domanda del titolare, per periodi della stessa durata qualora permangano le condizioni medico legali che diedero luogo alla liquidazione. La domanda di conferma va presentata entro i 6 mesi dalla data di scadenza del triennio e sino al 120° giorno successivo alla scadenza medesima. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferma restando la facoltà di revisione. Secondo quanto dispone l'articolo 9 della legge 222/1984 l'Inps può in qualsiasi momento (e quindi sia nel corso dei primi tre trienni che dopo la conferma definitiva) sottoporre il titolare della prestazione ad accertamenti medico legali per la revisione dello stato di invalidità. L’assegno è calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, lo stesso potrà essere integrato al trattamento minimo della gestione stessa. L'integrazione comunque non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale.


Documenti necessari per inviare la pratica:


- DOCUMENTO D'IDENTITA' E CODICE FISCALE RICHIEDENTE


- DOCUMENTO D'IDENTITA' E CODICE FISCALE EVENUTALE CONIUGE


- CERTIFICATO MEDICO SS3


- STATO CIVILE E DATA DI STATO CIVILE


- EVENTUALE SENTENZA DI SEPARAZIONE O DIVORZIO


- REDDITI RICHIEDENTE E CONIUGE


- CODICE IBAN INTESTATO AL RICHIEDENTE


- INDIRIZZO DI RESIDENZA E NUMERO DI CELLULARE